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Lodo Schifani. Possibili amnesie?

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Post by Ninus Tue 17 Jun 2008, 13:23

Sono sempre più stupito dal fatto che Berlusconi o faccia finta di non ricordare o proprio soffra di vere e proprie amnesie oppure è talmente ignorante (da non escludere a priori) da ordinare sempre gli stessi provvedimenti ai suoi ministri (intesi proprio di sua proprietà).

Riporto una notizia di Repubblica del 13 Gennaio 2004. Il titolo: La Consulta boccia il lodo-Schifani "Violata la Carta Costituzionale"

Andiamo a leggere il perchè sul sito www.legge-e-giustizia.it/2004/DOCUMENTI/24%2520C%2520Cost%2520Lodo%2520Schifani.htm+http://www.legge-e-giustizia.it/2004/DOCUMENTI/24%2520C%2520Cost%2520Lodo%2520Schifani.htm&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it" target="_blank" rel="nofollow">Legge e giustizia.

Ecco le motivazioni della Corte:

Poiché tale beneficio incide sull’esercizio dell’azione penale – che è da intendere non solo come esplicazione di attività di indagine o formulazione di un’accusa, bensì anche come possibilità di vagliare nel contraddittorio processuale la fondatezza dell’ipotesi accusatoria davanti ad un giudice terzo ed imparziale – il giudice remittente ravvisa innanzitutto una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e dell’art. 112 della Costituzione.

Viola il principio di uguaglianza e l'obbligatorietà del Pm dell'azione penale (quando ha una notizia di reato).

Né va omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell’art. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango (artt. 90, 96 e 68 Cost. ed art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso ai giudici costituzionali le immunità accordate ai parlamentari dall’art. 68, secondo comma, Cost., nel testo allora vigente).

Per derogare al principio d'uguaglianza (principio fondamentale) ci vuole una legge costituzionale. Ma anche se si facesse una legge costituzionale ci sarebbero altri problemi. Ecco quali.

Nel disegno fissato dagli artt. 68, 90 e 96 Cost., invece, le speciali forme di immunità e le particolari condizioni di procedibilità ivi regolate risultano strettamente connesse con l’esercizio delle funzioni di parlamentare, di Presidente del Consiglio, di Ministro e di Presidente della Repubblica, mentre la norma in questione non ha alcun collegamento con la funzione, imponendo, come si è detto, la sospensione di tutti i processi penali, per qualsiasi tipo di reato ed anche in riferimento a fatti antecedenti l’assunzione della carica. D’altra parte pare in sé irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa dell’imputato e dell’art. 111 Cost., che, in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri possa essere sottoposto a giudizio, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, per i reati funzionali e non possa – a tempo indeterminato e irrinunciabilmente – esserlo per i reati comuni.

Quindi la norma non è simile alle altre immunità. Ad esempio i Parlamentari senza autorizzazione del parlamento non possono essere sottoposti a perquisizioni, intercettazioni, arrestati, salvo in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna.

Cioè possono essere: a)indagati b)processati salvo che per le loro opinioni nell'esercizio delle funzioni (ciò che dicono in parlamento o in tv) e possono essere perquisiti ecc.. per reati fatti antecedentemente con sentenza di condanna irrevocabile o se questa manca con l'autorizzazione delle camere. (art. 68)

Il Presidente del Consiglio non può esser processato per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, senza autorizzazione delle Camere. (art. 96)

Il Lodo Shifani invece generalizza una immunità totale anche per reati precedenti e sospende i processi. Quindi non è collegato alle funzioni di queste cariche.

Ciò posto, l’on. Berlusconi rileva che la ratio della norma stessa è quella di salvaguardare le più alte cariche dello Stato, durante lo svolgimento del mandato, dagli inevitabili turbamenti conseguenti all’esercizio di ogni azione penale. Nel sistema costituzionale non è affatto necessario che tutto ciò che riguarda tali cariche sia regolato con legge costituzionale, né a tale ricostruzione ostano gli artt. 90 e 96 della Costituzione: l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (tranne che in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione) e la valutazione politica circa l’opportunità che il Presidente del Consiglio ed i Ministri vengano sottoposti a processo penale per i c.d. reati ministeriali non confliggono con la sospensione dei processi per i reati comuni. ,Per questi ultimi, infatti, la Carta costituzionale nulla prevede e ciò implica che al legislatore ordinario non è inibito di provvedere autonomamente al riguardo, tanto più che, nei casi in cui la Costituzione ha preteso che si provvedesse con legge costituzionale, lo ha espressamente stabilito (v., ad esempio, artt. 116 e 132 Cost.).

Insomma non c'entrano nulla i reati comuni con l'immunità.

La norma impugnata prevede una forma di immunità processuale prescindendo da ogni connessione funzionale fra la carica pubblica e gli atti posti in essere dal soggetto che la ricopre. Ciò in violazione dell’art. 3 Cost., che vieta al legislatore ordinario d’introdurre differenziazioni normative basate esclusivamente su elementi soggettivi.

Insomma, non è incostituzionale solo perchè è una legge ordinaria, ma proprio perchè dà una immunità extrafunzionale, cioè per reati comuni, che nulla hanno a che vedere con l'esercizio delle funzioni.

Ne consegue che, da questo punto di vista, la norma impugnata appare in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge

Il carattere obbligatorio e non rinunziabile della sospensione sarebbe poi lesivo sia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) sia del principio della ragionevole durata dei processi sancito dall’art. 111 Cost., il che è tanto più evidente in relazione alla mancanza di una specifica norma che garantisca la possibilità di assunzione al processo delle prove non rinviabili o di compimento degli atti urgenti, a differenza di quanto è espressamente stabilito dal codice di procedura penale in altri casi di sospensione (si citano gli artt. 3, comma 3; 41, comma 2; 47, comma 3; 70, commi 2 e 3; 71, comma 4, cod.proc.pen.).

Sospensione obbligatoria, non rinunziabile va contro il diritto alla difesa ed il diritto ad una ragionevole durata dei processi. Nemmeno la riassunzione del processo per assunzione di prove non rinviabili e compimento atti urgenti, ammesso sempre quando si parla di sospensione.

Per quanto specificamente interessa la domanda avanzata dalla parte civile costituita, si rileva che la sospensione del processo penale, in mancanza di una norma che deroghi al disposto dell’art. 75, comma 3, cod.proc.pen., viene di fatto a paralizzare sine die ogni pretesa risarcitoria della suddetta parte nei confronti dell’imputato. Il processo penale è, infatti, sospeso, mentre la domanda eventualmente proposta in sede civile dovrebbe necessariamente comportare la sospensione anche di quest’ultimo processo, poiché le eccezioni previste alla regola del citato art. 75, comma 3, sono tassative e non estensibili in via analogica.

Sospese anche le azioni di risarcimento delle parti civili chiesto in sede civile.

La violazione degli artt. 24 e 111 Cost. con riguardo alla parte civile si radica nell’automatismo della paralisi sine die dell’azione civile e nella mancata previsione della rinunziabilità alla sospensione del processo penale, nonché di una deroga all’art. 75, comma 3, del codice di procedura penale.

Quanto alla violazione degli artt. 101 e 112 Cost., ogni condizione di procedibilità in tanto può ritenersi legittima in quanto sia direttamente riconducibile ad un interesse costituzionalmente protetto, da bilanciare con quello ex art. 112 Cost., che, nella specie, non sussiste. Infatti, non ogni processo penale è tale da comportare necessariamente un «turbamento» per la carica, il cui prestigio sarebbe anzi ancor più gravemente compromesso, ove colui che la ricopre se ne servisse per sottrarsi alla giurisdizione; è interesse della collettività sapere se i titolari delle più alte cariche erano e sono al di sopra di ogni sospetto.

Non c'è l'interesse costituzionale (ossia il collegamento alla funzione da salvaguardare) che giustifica i limiti che questa legge pone al giusto processo e all'obbligatorietà penale.

La norma, inoltre, viola l’art. 117, primo comma, Cost. con riguardo alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, sia sotto il profilo del «diritto ad un tribunale» (ex artt. 13 e 14 della Convenzione che, rispettivamente, sanciscono il diritto a un ricorso effettivo davanti ad un giudice, nonché la garanzia del godimento dei diritti e delle libertà ivi assicurati) sia in riferimento al diritto ad un processo equo.

Le sospensioni possono essere così raggruppate:

a) sospensioni per l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria etc.);

b) sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad assicurare la terzietà del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione);

c) sospensioni per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale da rendere tale esito, nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base del normale svolgimento del processo stesso (come avviene per l’affidamento in prova dell’imputato nel processo minorile e per il compimento delle riparazioni, delle restituzioni e del risarcimento del danno nel processo davanti al giudice di pace);

d) sospensioni per ragioni soggettive, quali quella dipendente dalla condizione dell’imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare coscientemente al processo, e quella degli appartenenti a reparti mobilitati prevista dall’art. 243 del codice penale militare di guerra.

Se si prescinde da quest’ultima, peraltro prevista in un testo risalente (regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), mai sottoposto a scrutinio di costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo stato di guerra, le altre sospensioni soddisfano esigenze del processo e sono finalizzate a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti. Ciò vale anche per la sospensione stabilita per l’ipotesi dell’imputato incapace, perché la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, come questa Corte ha affermato fin dai primi anni della sua attività (cfr. sentenze n. 59 del 1959 e n. 354 del 1996).

La sospensione è generale, automatica e di durata non determinata, e non ha niente a che vedere con le altre sospensioni, il cui scopo è quello di garantire un regolare svolgimento del processo.

Termina così:

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Insomma incostituzionale perchè l'art. 1 commi 1,2 e 3 (cioè tutti) violano il principio:

- di uguaglianza (art. 3) poichè dà l'immunità in base ad elementi soggettivi scollegati alla funzione
- di difesa (art.24) e del giusto processo (art.111) per la sospensione irrinunciabile, automatica, senza eccezioni per acquisizione di prove o altri atti urgenti e perchè prolunga il processo senza alcun limite
- obbligatorietà azione penale (art. 112) perchè viene limitata senza che ci siano interessi costituzionali che bilancino e giustifichino questo limite e contro l'art. 101
- diritto a un ricorso effettivo davanti ad un giudice, nonché la garanzia del godimento dei diritti e delle libertà ivi assicurati (artt. 13 e 14 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo richiamata indirettamente dall'art. 117 primo comma)
- art. 138 le deroghe (se giusitficate ma questa, per le motivazioni di sopra, non lo è) ai principi fondamentali vanno fatte con legge costituzionale, che necessita della maggioranza dei 2/3 del Parlamento, o della maggioranza assoluta + referendum confermativo

Insomma è la base della legge, l'art. 1 che non va, quello che recita

ART. 1.

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

che non va.

La testardaggine è dura a morire.
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Post by Shelby Tue 17 Jun 2008, 15:14

Insiste perché è lui che comanda (assieme ai suoi amici e compari) ed è lui che deve dettare legge, nel vero senso della parola, difatti è facile notare come a Berlusconi e company (visto che non è solo, ma ben accompagnato da degni compari di avventure e sventure) non frega nulla se una cosa è costituzionale o non lo è, il vero obiettivo è quello di porsi al di fuori della legge, ossia al di sopra ed al di qua della legge.
Tutti sono uguali di fronte alla legge (principio di democrazia), mica vero e, siccome non lo è nei fatti, perché non renderlo chiaro, palese e lampante con una legge ad hoc?

I veri cretini siamo noi, loro sanno bene cosa e come fare per aggirare i principi democratici e se non sarà possibile aggirarli, beh, che problema c'è? li abbattiamo.
Amen.
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Post by Shelby Tue 17 Jun 2008, 15:38

Da Articolo 21

IL PREMIER: STOP AI PROCESSI CONTRO DI ME
Il Dolo Schifani

di Stefano Corradino

"Iudex damnatur ubi nocens absolvitur" sentenziava Publilio Siro. Tradotto: "Quando il colpevole è assolto, è condannato il giudice". Se non fosse vissuto nel I° secolo a. C. l'aforisma di questo scrittore latino potrebbe riportare la data di oggi, un luminoso inno che celebra la reiterata impunità. Ma la storia ha valicato perfino la lirica e la letteratura: il colpevole presunto, o presunto innocente, si è assolto da solo prima del giudizio sospendendo per legge il processo che lo riguardava. E condannando i giudici gridando ancora al complotto delle toghe di estrema sinistra. Preventivamente, prima ancora di qualsiasi commento dei giudici stessi. E' la logica della box: chi mena per primo mena due volte...

E così mentre il centro sinistra (quasi tutto) continua a lodare l'effetto taumaturgico delle elezioni sul Cavaliere trasformatosi di colpo da falco in colomba, da arrogante piazzista in gentile e laconico statista lui, il Cavaliere, dismette i panni del fair player e torna quello di sempre sferrando colpi con una sequenza feroce e progressiva degna del miglior Mohammed Alì. E tutto in una settimana: i decreti di espulsione per i clandestini, poi l'occupazione delle città da parte dei militari di pattuglia e dulcis in fundo lo stop alle intercettazioni e il carcere ai cronisti che le pubblicano. Una vera e propria militarizzazione del territorio e delle redazioni, come chiosava egregiamente Scalfari nel suo editoriale di domenica.
Ieri il colpo fatale per chiudere il cerchio: la riedizione del Lodo Schifani. Nel decreto sicurezza ci piazza un emendamento che sospende i processi per reati meno gravi compiuti entro il giugno 2002. Guarda caso il processo Mills, quello in cui è accusato di aver corrotto il giudice inglese, riguarda un'ipotesi di reato compiuta proprio prima del giugno 2002.

Decreti su decreti, una legge dopo l’altra. "Summum ius, summa iniuria": “massima giustizia, massima ingiustizia”, scriveva Cicerone.
Ora che il trucco è svelato, che il fair play è smascherato, e che alle leggi ad personam il Cavaliere è tornato, qualcuno a sinistra a una reazione, ha pensato?

corradino@articolo21.info
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Post by Ninus Tue 17 Jun 2008, 20:45

Si ma dico io, rifatto il lodo Schifani sono due le possibilità:

a) il presidente della Repubblica, se il testo dell'art. 1 è uguale al precedente, rinvia alle camere per manifesta incostituzionalità

b) se hanno cambiato formalmente l'art. 1, basterà aspettare che le parti civili del processo berlusconi-mills pongano la questione di costituzionalità al giudice che la rinvierà alla corte che riconfermerà quanto detto

cioè è un gioco inutile, da perditempo...

Una vera e propria militarizzazione del territorio e delle redazioni, come chiosava egregiamente Scalfari nel suo editoriale di domenica.

Non sai l'invidia che provo al solo pensiero che persone come Scalfari sono il centrodestra in Europa. Veramente, sono invidioso degli europei.
Come disse Montanelli "Gli italiani non sanno andare a destra senza finire nel manganello".

Questa destra è eversiva, sfacciatamente eversiva.
A volte penso che si debba fare come in Turchia. In Turchia ogni volta che sale un partito filoislamico ci sono due opzioni:

a) i militari fanno il colpo di stato (la Costituzione dò loro il potere di preservare la laicità dello stato)

b) la corte costituzionale turca scioglie il partito e si fanno nuove elezioni, ovviamente vinte dai socialisti del Chp

c) la corte mette in difficoltà il partito islamico (ad esempio hanno annullato la legge che riammetteva il velo nelle istituzioni pubbliche fatta quest'anno dal partito filoslamico)

Ma forse sarà sempre quello, l'Italia in realtà non esiste, è stata fondata dall'alto, da Cavour, dai Savoia, da Garibaldi. Nessuna rivoluzione (cara Francia), nessun senso del bene pubblico (per gli italiani il pubblico non è di tutti ma di nessuno), nessun senso civico.

Come disse quel marinaio quando la nave affondò: si salvi chi può. (Wow oggi mi vengono in mente anche le rime)

L'Italia forse è un sogno, forse un incubo. (Da non intendersi assolutamente come una voglia di ritorno ai Borboni, giammai)
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Post by Shelby Wed 18 Jun 2008, 15:08

Io penso che questa non è una nazione né seria (e lo sapevamo) né democratica (ed anche questa non è una novità). Davvero non so come la gente possa avere fiducia nel futuro tanto da continuare a proliferare.

Sarà che sono la solita pessimista.
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Post by Già Wed 18 Jun 2008, 15:17

Shelby wrote:Io penso che questa non è una nazione né seria (e lo sapevamo) né democratica (ed anche questa non è una novità). Davvero non so come la gente possa avere fiducia nel futuro tanto da continuare a proliferare.

Sarà che sono la solita pessimista.

Abbiamo sempre uno strumento che è il voto per "difenderci" ...e forse...forse... ancora è utile!
L'Italia ha battuto la Francia e siamo ai quarti degli Europei...

Hai bisogno di altro per cui gioire?
G.

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Post by Shelby Wed 18 Jun 2008, 15:24

Non penso che il voto possa aiutarci a difenderci, abbiamo appena votato ed adesso c'è lo sfacelo, bene ok, sono una persona democratica ed ammetto che questo è quello che volevano gli italiani, dunque lo accetto, ma c'è ancora moooooolto da fare, moltissimo, così tanto che non vedo una fine.
Dunque abbiamo votato, abbiamo espresso la nostra preferenza, siamo in minoranza, come sinistra(se il PD è sinistra poi è tutto da vedere), addirittura alcuni sono fuori dal Parlamento (e questo è un gran male, ahimè), beh in effetti i grandi partiti volevano questo: avvicinarci al modello statunitense...ahahah...permettetemi di ridere.

Per quanto riguarda la nazionale, stendiamo solo un velo pietoso e ricordiamo che il 3 a 0 contro l'Olanda è stato incassato con lo stesso allenatore. (e qua potrei dilungarmi, ma direi che potremmo discuterne nella sezione adatta).
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Post by Ninus Wed 18 Jun 2008, 16:23

Donadoni è un signore, come lo era Zoff che ho stimato molto quando si dimise dalla nazionale dopo l'intrusione di competenza da parte dell'allora "premier".

Sono persone che hanno stile, non so cosa ci facciano in un mondo come quello del calcio odierno (che belle facce che girano, da Cecchi Gori a Cragnotti a Berlusconi a Moratti a, vabbè, fermiamoci qui) e dei tifosi da stadio.

Sarà che stanno là perchè credono ancora allo spirito sportivo, al vinca il migliore, portati da una grande passione per questo sport, uno dei più belli che siano mai stati inventati.
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Post by Già Wed 18 Jun 2008, 16:41

Approvo Ninus in pieno...
e poi ovviamente la mia sulla Nazionale era una provocazione... se dobbiamo parlare di sport...io non penso affatto che Domadoni sia la causa totale di una disfatta calcistica o l'elogio all'opposto... nella prima partita secondo me non ha sbagliato nulla...tranne Barzagli e Materazzi che nessuno si spiega come mai... ehehehh ahhahah

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Post by Ninus Thu 19 Jun 2008, 10:11

Dal sito de Il Manifesto (consultabile solo entro settimana, visto l'archivio che dura poco)

Lodo Schifani. Possibili amnesie? 1b1fde8006136

Grande Vauro! :D
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Post by Ninus Thu 19 Jun 2008, 10:15

Ah per chi non lo sapesse Daniele Luttazzi ha ormai una rubrica, chiamata Ultim'ora, sulla prima pagina del quotidiano Il Manifesto.

Ecco la chicca di ieri:

ULTIM'ORA
(DANIELE LUTTAZZI)


Domani Berlusconi
si farà un'altra legge
ad personam
«perché è mercoledì».
La discarica
di Chiaiano perfetta
per le carte
del processo Mills.
Il matrimonio Briatore-Gregoraci spinge alla tregua Israele
e Hamas.
Finita la carriera politica, Prodi messo a fare lo stallone.
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Post by Shelby Thu 19 Jun 2008, 14:16

Non ho smentito il fatto che Donadoni sia un signore, né ho sostenuto che non lo sia (francamento non lo so e non mi interessa dibattere su questo argomento perché non seguo più il calcio proprio perché è davvero uno schifo su tutta la linea), ho solo sottolineato un dato di fatto: si parla dello stesso allenatore di due partite fà.

Inoltre per me la partita contro l'Olanda non è stata un bel vedere.
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Post by Shelby Fri 04 Jul 2008, 19:02

L'APPELLO / Cento costituzionalisti contro il lodo Alfano
Una raccolta di firme in difesa della Costituzione

Lodo e processi rinviati strappo all'uguaglianza:

I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l'immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, premesso che l'art. 1, comma 2 della Costituzione, nell'affermare che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale, rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); c) pregiudicano l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri - flessibili - cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d'udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà dell'azione penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini "sono eguali davanti alla legge".

Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel cosiddetto lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità "funzionale", bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con riferimento a reati "comuni".

Per ciò che attiene all'analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del 2003, i sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l'incostituzionalità con la citata sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a constatare che la previsione legislativa in questione difettava di tanti requisiti e condizioni (tra cui la doverosa indicazione del presupposto - e cioè dei reati a cui l'immunità andrebbe applicata - e l'altrettanto doveroso pari trattamento dei ministri e dei parlamentari nell'ipotesi dell'immunità, rispettivamente, del Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente contrastante con i principi dello Stato di diritto.

Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione di fondo, qui sottolineata, della necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale.

Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.

(4 luglio 2008)
Fonte: La Repubblica
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Post by Ninus Sat 05 Jul 2008, 00:03

Praticamente questo documento riproduce ciò che aveva detto la Corte nel 2004.

Un vero Grazie di Cuore ad Enrico De Nicola (Presidente della Repubblica provvisorio, liberale), Alcide De Gasperi (Capo di Governo, democraitco cristiano) ed Umberto Terracini (Presidente dell'Assemblea Costituente, comunista) per aver firmato la nostra bella Costituzione, che ha previsto ben precisi limiti al potere esecutivo, storicamente il potere più pericoloso di tutti.

Evviva la Costituzione, evviva la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.
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