Cassazione in soccorso dei precari
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I giudici funzionano meglio degli ispettori del lavoro?
Cassazione in soccorso dei precari
Come spesso accade, la Corte di Cassazione si dimostra più lungimirante del legislatore (non sarà l'ora di passare al common law?).
Nella Sentenza 21031 del 2008 stabilisce che
Quindi linea dura con la maggior parte degli imprenditori che oggi utilizzano lavoro con contratti di lavoro "autonomo" o "parasubordinato", come il lavoro a progetto (co.co.pro.) o contratti a chiamata, per "schivare" i contributi previdenziali previsti per i lavoratori subordinati (migliori), nonostante il lavoro effettivo sia subordinato.
Nel caso specifico si trattava di lavoratori "saltuari" di un'azienda di trasporti di Genova che però erano sottoposti a disposizioni precise, ovvero «presentarsi ad un'ora stabilita, scaricare merci, obbligo di osservare le mansioni stabilite dal responsabile del magazzino, utilizzo dei mezzi aziendali per effettuare il lavoro».
Attendiamo il deposito delle motivazioni.
Nella Sentenza 21031 del 2008 stabilisce che
il mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori, può significare essere inseriti nell'organizzazione aziendale, così da determinare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo. Secondo i supremi giudici, infatti, l'elemento caratterizzante un lavoro subordinato è la «la disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa». Quindi anche se saltuarie, prestazioni specifiche possono far rientrare i lavoratori nel quadro organico dell'azienda come dipendenti e non come «lavoratori autonomi».
Quindi linea dura con la maggior parte degli imprenditori che oggi utilizzano lavoro con contratti di lavoro "autonomo" o "parasubordinato", come il lavoro a progetto (co.co.pro.) o contratti a chiamata, per "schivare" i contributi previdenziali previsti per i lavoratori subordinati (migliori), nonostante il lavoro effettivo sia subordinato.
Nel caso specifico si trattava di lavoratori "saltuari" di un'azienda di trasporti di Genova che però erano sottoposti a disposizioni precise, ovvero «presentarsi ad un'ora stabilita, scaricare merci, obbligo di osservare le mansioni stabilite dal responsabile del magazzino, utilizzo dei mezzi aziendali per effettuare il lavoro».
Attendiamo il deposito delle motivazioni.
Ninus- Cazzone impermeabile
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